Art. 13.
(Intervento nel processo).

      1. In materia di intervento nel processo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) razionalizzare la disciplina dell'intervento, prevedendo la delimitazione del tempo dell'intervento principale e di quello adesivo autonomo e il potere del giudice di estromettere il terzo in ipotesi di intervento inammissibile, con ordinanza ricorribile al collegio con le modalità del reclamo cautelare;

          b) concedere all'interventore adesivo dipendente il potere di impugnare la sentenza;

          c) prevedere il potere del convenuto di chiamare in causa il garante, o il vero legittimato passivo, ovvero il terzo che potrebbe proporre intervento volontario, con conseguente facoltà per l'attore di estendere a costoro la sua domanda;

          d) prevedere che il giudice possa ordinare la denuncia della lite ai terzi che potrebbero intervenire volontariamente e dichiarare d'ufficio l'estinzione del processo nel caso di mancata denuncia della

 

Pag. 52

lite al titolare di un diritto dipendente da quello dedotto in giudizio che sarebbe legittimato all'opposizione di terzo revocatoria.